BONUS UNDER 35

È stato diffuso, seppur ancora nella versione di testo bollinato, l’atteso decreto interministeriale che detta criteri e modalità applicative dell’esonero contributivo “BONUS GIOVANI UNDER 35”.

martedì 18 marzo 2025

Il beneficio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, pari complessivamente a oltre 1 miliardo, si concretizza in un esonero contributivo al 100% (premi INAIL da pagare) per un massimo di 24 e nel limite di 500 euro mensili, elevati a 650 se la sede di lavoro effettiva si collochi in una determinata regione (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

 

Si tratta di una misura per la quale gli interessati dovranno presentare una richiesta telematica all’INPS, con una procedura non ancora operativa dovendo l’Istituto ancora fornire le relative istruzioni.

 

Il decreto attuativo presenta alcune incongruenze rispetto alla norma primaria che destano perplessità, soprattutto in merito a una significativa restrizione della finestra temporale in cui devono cadere le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati prima a tempo indeterminato:

  • NON più dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 come previsto dalla norma;
  • MA a partire dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, avvenuta in data 31 gennaio 2025, e comunque SOLO DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA ALL’INPS, con la conseguenza che, fermo restando il termine della finestra confermato al 31 dicembre 2025, in assenza della relativa procedura le assunzioni effettuate fino ad oggi e fino a quando non sarà disponibile il modulo di istanza, seppur in possesso dei requisiti richiesti, non ne potrebbero beneficiare.

 

Infatti, dopo aver inoltrato la sua domanda all’Istituto, il datore di lavoro dovrà attendere comunicazione da parte dello stesso circa l’effettiva disponibilità di risorse, per poi procedere, perentoriamente entro 10 giorni da tale comunicazione, alla stipula del contratto che dà titolo all’incentivo informando prontamente l’INPS.

 

Nonostante nella norma fosse richiamata la preventiva autorizzazione della misura da parte della Commissione europea nonché il rispetto delle procedure comunitarie e dei vincoli e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (da cui sono attinte le risorse finanziarie), sono evidenti le criticità che questo disallineamento, peraltro difficilmente sanabile in via amministrativa da parte dell’INPS con le proprie indicazioni, pone a quei datori di lavoro che avessero già assunto facendo affidamento sul bonus.

 

Peraltro, elemento anch’esso non esplicitato nella norma primaria, il decreto attuativo prevede un ammontare dell’agevolazione in ogni caso non superiore al 50% dei “costi salariali” definiti ai sensi del punto 31 dell’articolo 2 del dal Regolamento (UE) n. 651/2014 come “importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo”.

 

In generale, l’esonero non è applicabile per assumere apprendisti, lavoratori domestici o dirigenti mentre, in deroga alla regola generale, potrà beneficiare dell’esonero anche quell’impresa che assuma un soggetto che risulti essere stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente della misura in questione.

 

La fruizione dell’esonero è subordinata, come di prassi, al rispetto del requisito della regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché ai principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

 

Non è riconoscibile a imprese che abbiano effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella medesima unità operativa o produttiva ed è revocato qualora lo stesso lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa qualifica operante nella stessa

unità operativa o produttiva venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi.

 

Infine, il beneficio non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti a legislazione vigente, essendo compatibile esclusivamente, senza riduzioni, con la maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni come prorogata ultimamente fino al 2027.

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