"Abbiamo fatto un grande sforzo - hanno affermato Stefano Granata, Eleonora Vanni e Emanuele Monaci, rispettivamente di Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali e Agci imprese sociali - per la valorizzazione della cooperazione sociale, a partire da un giusto riconoscimento economico dei lavoratori. In questi anni si è reso evidente, anche nella recente pandemia, l'essenzialità delle professioni sanitarie e dell'inserimento lavorativo dei soggetti più fragili. Questa essenzialità adesso deve essere realmente riconosciuta - hanno proseguito i Presidenti delle Federazioni - dalle istituzioni, a partire dalle Regioni, con il riconoscimento di tariffe adeguate e di appalti economicamente appropriati, altrimenti non sarà possibile sostenere nè questo contratto, nè le cooperative e, di conseguenza, il reddito di soci e lavoratori".
L’intesa sottoscritta prevede una durata convenzionale del CCNL dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025: come da prassi, il testo verrà sottoposto dalle OOSS alla consultazione dei lavoratori e dalle associazioni datoriali ai propri organi di rappresentanza. Le parti scioglieranno la riserva entro 30 giorni dalla firma.
Con la sottoscrizione viene riconosciuto il valore della cooperazione sociale ed evidenziato lo spirito di una collaborazione tra le parti, con l’obiettivo di rendere operativo e sostenibile per le cooperative e i cooperatori il CCNL appena siglato. L’impegno comune tra sindacati e cooperative per appalti e tariffe adeguati, la lotta alle false imprese e al dumping salariale trova una sua risposta anche nel contratto attraverso un nuovo osservatorio regionale e nazionale sugli appalti.
LE NOVITÁ DEL CONTRATTO
D’intesa con il Servizio Sindacale Giuslavoristico di Confcooperative, diamo alcune prime indicazioni sui contenuti dell’Accordo di rinnovo.
Incremento economico
Abbiamo definito un incremento economico dei minimi conglobati (art. 75) al livello C1 – Parametro 114 - di 120 euro, al quale si aggiunge la quattordicesima mensilità (metà) così come definita dall’art. 79 bis. Tale incremento sarà corrisposto in tre tranche:
- 60 euro a febbraio 2024 (livello C1)
- 30 euro ad ottobre 2024 (livello C1)
- 30 euro ad ottobre 2025 (livello C1)
É stato, inoltre, inserito un incremento dell’assistenza sanitaria mensile (da 5 a 10 euro), come definito nell’art. 87.
Sono state condivise con le OOSS e siglate le tabelle di costo del lavoro, al fine di consentire alle stesse, nelle more dello scioglimento della riserva e della successiva pubblicazione delle tabelle contrattuali da parte del Ministero del Lavoro, di iniziare ad interloquire con dati certi presso le pubbliche amministrazioni locali.
Decorrenza
Il CCNL rinnovato decorrerà convenzionalmente dal 01/01/2023 ed avrà vigore fino al 31/12/2025. La nuova vigenza ha rilevanza fondamentale. Si ricorda che il precedente rinnovo, triennale, è scaduto il 31/12/2019. Poiché la trattativa, anche a causa del periodo del Covid, è partita in grande ritardo, ci siamo trovati a dover affrontare un rinnovo che sarebbe scaduto a fine 2024. E conseguentemente a dover già programmare un ulteriore rinnovo a partire dal 2025.
Le parti hanno convenuto di prorogare fine a tutto il 2025 la vigenza dell’attuale CCNL e, al contempo, abbiamo raggiunto l’intesa di non inserire delle “una tantum” per gli anni rimasti scoperti tra i due rinnovi. Tale scelta è stata motivata anche dal fatto che le stesse non sono assorbibili da parte delle pubbliche amministrazioni.
Premessa
Si è convenuto di inserire una premessa nell’Accordo, fortemente voluta dalla Federazione, di valorizzazione del lavoro sociale che, come si vedrà, oltre a convenire sull’importanza del ruolo della cooperazione sociale, anche con una specifica sottolineatura del valore dell’inserimento lavorativo, si dota anche di alcuni strumenti operativi paritetici, al fine di tradurre principi e valori in azioni concrete. Si è, inoltre, condiviso che le Parti sociali, congiuntamente, si facciano promotrici di una vasta azione di dialogo e confronto con tutti i livelli della PA al fine di promuovere e coniugare legalità e diritti nel sistema degli appalti pubblici.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione è stato modificato al fine di rafforzare la cogenza applicativa del CCNL a tutte le cooperative sociali (sia A che B) con particolare attenzione a queste ultime. É stato poi integrato l’ambito di applicazione, nella casistica, con le seguenti nuove attività (alcune di esse nuove, altre riscritte in modo da ampliare il perimetro):
- servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni,
- servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica,
- SAD e ADI,
- centri antiviolenza – aiuto per donne e minori vittime di violenza,
- gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.
Relativamente ai servizi sanitari abbiamo: - introdotto nel punto a) il comparto sanitario, - esplicitato un elenco di attività segnatamente riconducibili ai servizi sanitari (servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile; servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche; servizi di assistenza domiciliare integrata). Sono poi state fatte piccole modifiche dell’art. 2 di coordinamento con l’art. 1
Osservatorio paritetico su appalti ed accreditamenti
Abbiamo introdotto, un nuovo articolo, il 9 bis, all’interno della struttura delle relazioni sindacali, finalizzato alla costituzione di una rete di osservatori regionali e di un osservatorio nazionale, pariteticamente costituiti, che dovranno/potranno consentire di amplificare la nostra necessità di veder riconosciuti gli incrementi contrattuali presso tutte le stazioni appaltanti. Ma potranno (come alcune esperienze territoriali spontanee hanno già fatto) intervenire anche per segnalare anomalie negli affidamenti territoriali. Infine, avendo attualizzato l’art. 77 (cfr. oltre) sulla gradualità anche in collegamento all’art. 9 bis, tali osservatori potranno fornire evidenze utili anche a valutare l’utilizzo dello stesso art. 77 in casi specifici, chiari e la cui oggettività sia stata tracciata e riconosciuta.
Rapporti di lavoro a termine
Alla luce delle molte modifiche normative intervenute sulla materia, sono state introdotte nell’articolo 25, una serie di causali al fine di consentire una maggiore elasticità nell’uso del contratto a tempo determinato, in modo che sia maggiormente possibile per le cooperative sociali rispondere alle sfide del welfare di oggi, conciliando efficacia, flessibilità e qualità dei servizi.
Inquadramento del personale
A causa della giungla normativa (tra nazionale e regionale) sulle diverse figure degli educatori che ha dato luogo a complessità non indifferenti nelle cooperative sociali, è stato definito un “elemento temporaneo della retribuzione” per gli educatori dei servizi educativi all’infanzia e per gli educatori professionali socio-pedagogici, così come definiti al comma 597 della Legge 205/2017.
A partire dal 1 gennaio 2026 queste due tipologie transiteranno al livello D2. Ovviamente, a partire da questa data l’elemento temporaneo della retribuzione cesserà. Sono stati poi inseriti cinque nuovi profili nell’art. 47 soprattutto a sostegno della cooperazione sociale di inserimento lavorativo:
- Addetti ai servizi di decoro delle comunità urbane – B1,
- Giardiniera/e, operaia/o agricola/o qualificata/o – B1,
- Necroforo – B1,
- Agronomo – E2,
- Referente operativa/o D2.
Una specifica Commissione lavorerà per individuare i percorsi evolutivi dell’art. 47.
Reperibilità con vincolo di permanenza in struttura
É stata trovata una sintesi soddisfacente delle modalità con le quali gli operatori svolgono il loro importante lavoro nelle strutture (si pensi alle case famiglia) dove è necessaria una presenza, ed una permanenza, rilevante, anche notturna.
È stato, pertanto, riorganizzato il servizio serale o notturno in modo da prevedere fasce di orario di lavoro retribuito ed effettivo oltre a riconoscere un’indennità specifica per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.
Tutela della materinità
Come elemento qualificante dell’Accordo segnaliamo l’integrazione del trattamento di maternità obbligatoria (5 mesi) fino al 100% (precedentemente 80%) della normale retribuzione per tutte le lavoratrici sia socie sia dipendenti. Questa previsione contrattuale scatta dal 1 gennaio 2024, e non dalla data di firma del CCNL.
Accordi di gradualità
Sono state attualizzate le date, rispetto alla praticabilità degli accordi di gradualità (punto 4), inserito l’art. 9 bis, e definito il meccanismo che parte da esigenze aziendali, ma che prevede, però, una sottoscrizione degli accordi a livello territoriale, poiché tale livello garantisce per ciascuna parte sindacale e datoriale una presenza omogenea e simmetrica.
Azioni di informazione a livello territoriale
Nelle prossime settimane saranno messi in calendario momento di informazione rivolti alle cooperative per un commento delle novità del CCNL.
In allegato trovate le tabelle del costo del lavoro firmate dalle parti, in attesa della pubblicazione da parte del Ministero.