A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore (1° ottobre u.s.), e facendo seguito alle sue prime istruzioni fornite in merito alla patente a punti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 27 del decreto legislativo n. 81/2008 nei confronti di coloro che risultano inadempienti rispetto a tale obbligo.
Nel ribadire come siano tenuti al possesso della patente a punti imprese e lavoratori autonomi che operino fisicamente nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro – eccezion fatta per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale – la nota contiene ulteriori precisazioni rispetto a quanto disciplinato per legge in merito a:
- corretta individuazione della sanzione amministrativa prevista;
- verifiche a cura del committente e del responsabile dei lavori.
INL ricorda anche che il mancato possesso ingiustificato della patente a punti o il possesso di una patente dotata di meno di 15 punti determina anche l’adozione di un provvedimento interdittivo dagli appalti pubblici per 6 mesi nonché l’allontanamento dal cantiere oggetto di accertamento e l’impossibilità di operare in qualsiasi altro cantiere temporaneo o mobile.
Preliminarmente, la nota dell'INL ricorda alcune fattispecie per cui i soggetti obbligati non risultano sanzionabili (casistiche aggiuntive rispetto alla presenza di un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III o all’effettuazione di mere forniture o di prestazioni di natura intellettuale, situazioni che esonerano a monte, come detto, dall’obbligo):
- il regime transitorio applicabile fino al 31 ottobre u.s. per cui in fase di prima applicazione risultava sufficiente inviare via PEC apposita autocertificazione o autodichiarazione in merito alla possibilità di operare in cantiere;
- lo svolgimento, comunque, delle attività nelle more del rilascio della patente, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato e fermo restando che dal 1° novembre u.s. è scattato l’obbligo di fare richiesta del rilascio della patente tramite il portale;
- con una dotazione di crediti inferiore a 15 punti determinata da una decurtazione di punti durante l’esecuzione di attività già avviate, il completamento dei lavori in corso di esecuzione, quando però quelli già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, prendendo per questo a riferimento – spiega l’Ispettorato - il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso (possibilità che va quindi verificata con riferimento al singolo cantiere, peraltro con onere della prova in capo all’impresa o al lavoratore autonomo che voglia praticarla).
Sanzione amministrativa
La norma prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida.
Rispetto a questa, la nota aggiunge che ai fini del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10% dei lavori - da considerarsi al netto dell’IVA - occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.
INL ricorda che sono competenti ad accertare l’illecito e a irrogare la sanzione tutti gli organi di vigilanza richiamati dall’art. 13 del T.U. n. 81/2008, per cui non soltanto gli ispettori del lavoro ma anche le ASL ad esempio.
Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
La nuova disciplina prevede, come noto, che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, debba verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA (in classifica pari o superiore alla III) quale presupposto per l’esonero dalla patente.
Detto ciò, con esclusivo riferimento a lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, l’Ispettorato precisa che sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 711,92 e 2.562,91 euro, soggetta a diffida, quel committente o responsabile dei lavori che abbia omesso di riscontrare l’assenza a monte del presupposto della patente (o della SOA) o che abbia affidato dei lavori a un’impresa in possesso di una patente con meno di 15 crediti alla data di affidamento.
La sanzione di cui sopra, tuttavia, non trova applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora il presupposto dell’impresa/lavoratore autonomo a operare venisse meno successivamente all’affidamento a seguito di sospensione, revoca o patente con un punteggio inferiore a 15 crediti per effetto di decurtazioni.