Si tratta di uno strumento divenuto ora pienamente operativo alla luce della circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025 che indica la possibilità per i datori di lavoro di inviare le domande con apposito modello a partire dal 16 maggio 2025 e fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens ai fini del recupero dell’incentivo spettante tramite conguaglio contributivo.
Il decreto attuativo prevede 3 diversi regimi di fruizione del beneficio, in considerazione dei differenti esiti prodotti dall’interlocuzione avuta con Bruxelles.
Come si avrà modo di leggere nella tabella che segue il contenuto del decreto attuativo si discosta sotto alcuni profili dalla norma primaria: nonostante la stessa richiamasse la preventiva autorizzazione della misura da parte della Commissione europea nonché il rispetto delle procedure comunitarie e dei vincoli e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (da cui sono attinte le risorse finanziarie), tale disallineamento potrebbe porre alcune criticità a datori di lavoro che avessero fatto affidamento per le loro assunzioni sul bonus per come disciplinato dall’art. 23.
Nei limiti di finanziamento complessivamente previsti, il bonus consiste in un esonero contributivo al 100% (premi INAIL da pagare) nel limite di 650 € mensili così articolato:
Esonero donne per generalità territori
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;
- assunzioni a tempo indeterminato effettuate, come previsto dalla norma, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- riconoscibile per un periodo di 24 mesi.
Esonero donne occupate in settori/professioni con alti tassi di disparità uomo-donna
- donne operanti in settori o professioni con tasso di disparità in termini occupazionali superiore ad almeno il 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con apposito decreto interministeriale Lavoro-MEF;
- assunzioni a tempo indeterminato effettuate, come previsto dalla norma, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- riconoscibile per un periodo di 12 mesi.
La norma in realtà non specificava una fruizione temporale del bonus ridotta (da 24 a 12 mesi), ma la regolamentazione comunitaria riconosce a tale platea di destinatarie la natura di “svantaggiate” e non di “molto svantaggiate”, motivo per cui il beneficio è riconoscibile per 12 mesi e non 24 mesi. Va considerato peraltro che il richiamato decreto interministeriale viene emanato ogni anno - da ultimo, con riferimento all’anno 2025, D.I. n. 3217 del 30 dicembre 2024.
Operativamente l’INPS distingue la procedura tra:
- domande per assunzioni già effettuate: dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS accoglie l’istanza indicando l’ammontare sgravabile;
- domande per assunzioni ancora da effettuarsi: dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS comunica l’eventuale accoglimento dell’istanza subordinato alla stipula del contratto che dà titolo all’incentivo entro 10 giorni da tale comunicazione.
L’esonero non è applicabile per assumere apprendiste e per rapporti intermittenti o di lavoro domestico e spetterà solo a fronte di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (rispetto ai dipendenti part-time il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori).
Alla luce del Regolamento (UE) n. 651/2014 applicabile a tutti e tre i regimi di esonero, l’ammontare dell’agevolazione in ogni caso non potrà superare il 50% dei “costi salariali” definiti ai sensi del punto 31 dell’articolo 2 del medesimo regolamento come “importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito”.
Per il resto si richiama una fruizione dell’esonero subordinata, come di prassi, al rispetto del requisito della regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché ai principi generali di fruizione degli incentivi ex articolo 31 decreto legislativo n. 150/2015.
Limitatamente all’esonero spettante per l’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in territori ZES, lo stesso non è riconoscibile a imprese che abbiano effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella medesima unità operativa o produttiva ed è revocato qualora la lavoratrice assunta con l’esonero o un qualsiasi lavoratore con la stessa qualifica operante nella stessa unità operativa o produttiva venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi (entrambe condizioni che non erano esplicitate originariamente nella legge).
Infine, il beneficio non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti a legislazione vigente, se non esclusivamente con quello previsto per i datori di lavoro in possesso della “certificazione della parità di genere” e con la maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni come prorogata dall’ultima Legge di Bilancio fino al 2027.