Appuntamenti

RINNOVO CCNL SERVIZI AMBIENTALI

Lo scorso 9 dicembre 2025 è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Servizi ambientali.

giovedì 15 gennaio 2026

Il CCNL era scaduto il 31 dicembre 2024 ed il rinnovo prevede una vigenza dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, fatte salve specifiche decorrenze previste nel testo dell’ipotesi di accordo.


Al termine di un lungo e complesso negoziato, l’intesa è stata raggiunta tra Utilitalia, CisambienteConfindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Servizi e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL. L’Associazione Assoambiente, pur avendo partecipato attivamente nei mesi scorsi al negoziato, ha ritenuto non ci fossero al momento le condizioni per sottoscrivere l’ipotesi di accordo. 


L’accordo interviene su aspetti economici e normativi di rilievo, con l’obiettivo di garantire stabilità contrattuale, aggiornamento del sistema classificatorio, valorizzazione della professionalità ed incremento della qualità dei servizi resi ai cittadini, coinvolgendo oltre 100mila lavoratrici e lavoratori in tutta Italia.

 

Il nuovo contratto rafforza così la competitività del comparto e sostiene un modello di sviluppo sostenibile e responsabile, confermando l'impegno delle cooperative nella gestione efficiente dei servizi ambientali sul territorio nazionale.


In sintesi, i principali contenuti dell’ipotesi di accordo:

 

PARTE ECONOMICA
Il trattamento economico complessivo (TEC) per il triennio 2025-2027 comprende:
• Incremento delle retribuzioni base parametrali;
• Trattamenti economici in materia di welfare;
• Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP);
• Copertura del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025.
Tenuto conto che l’indice inflattivo 2022-2024 registrato dall’ISTAT è risultato superiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto era stato previsto alla sottoscrizione del CCNL del 18 maggio 2022 (3,44%), le Parti, in adempimento della metodologia di adeguamento concordata nel CCNL del 18 maggio 2022, avevano già convenuto con l’accordo del 1° luglio 2025 di adeguare le retribuzioni base parametrali dell’importo stanziato di 15,00 euro sul parametro medio dell’ex livello denominato 3 A 130,07 con decorrenza dal 1° luglio 2025. 
Ciò premesso, per il triennio 2025-2027, l’incremento economico complessivo sul parametro medio 130,07 (ex livello denominato 3 A), è stato stabilito in misura pari a 250,00 euro; di cui 202,00euro di incremento delle retribuzioni base parametrali mensili, a cui si aggiungono i 15,00 euro già erogati a luglio 2025 (per un totale di 217,00 euro), 18,00 euro a titolo di elemento retributivo aggiuntivo collegato alla produttività (ERAP) e 15,00 euro da destinare al welfare.


• Incremento delle retribuzioni base parametrali (TEM)
Le retribuzioni base parametrali vengono incrementate quindi per un totale di 217,00 euro nel triennio 2025-2027 sul parametro medio 130,07 (ex livello denominato 3 A), con le seguenti decorrenze:
- 01 luglio 2025 euro 15,00 lordi (già erogati con accordo del 1° luglio 2025)
- 01 febbraio 2026 euro 86,00 lordi
- 01 gennaio 2027 euro 36,00 lordi
- 01 agosto 2027 euro 40,00 lordi
- 01 dicembre 2027 euro 40,00 lordi


• Welfare

  • 01 ottobre 2026 (versamento del 16 ottobre 2026) contributo al Fondo Fasda incrementato di 5,50 euro per 12 mensilità (16,50 euro trimestrali);
  • 01 gennaio 2027 contributo al Fondo Previambiente incrementato di 8,50 euro al mese, per un importo complessivo di 30,50 euro al mese per 12 mensilità;
  • 01 gennaio 2027 ulteriore contributo aggiuntivo mensile di 1,00 euro per 12 mensilità destinato dalle imprese alla forma di welfare contrattuale che le Parti individueranno entro il 31 gennaio 2026;


• Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)

Al fine di incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, una quota del trattamento economico complessivo viene destinata alla contrattazione aziendale di secondo livello per premi di risultato, con importi pari, sul parametro medio 130,07 (ex livello denominato 3 A) a 216,00 euro annui - ossia 18,00 euro per 12 mensilità - per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

• Copertura periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo e alle date di erogazione delle tranches previste, viene riconosciuto un importo a titolo di una tantum di 100,00 euro lordi sul parametro medio 130,07 (ex livello denominato 3 A) a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025, da erogare in due tranches di pari importo con la retribuzione del mese di marzo 2026 e del mese di giugno 2026. 
L’importo viene corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025; a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.
La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come una tantum.


PARTE NORMATIVA

 

• Revisione del sistema di classificazione
L’accordo introduce un nuovo modello classificatorio ed una corrispondente nuova scala parametrale, articolata su 8 livelli di inquadramento più il livello Quadri e 15 nuovi parametri retributivi, rispettivamente decorrenti dal 1° febbraio 2026 (data di entrata in vigore della nuova classificazione) e dal 1° ottobre 2026, come illustrato nella tabella seguente:

In particolare:
- Il livello j confluisce con decorrenza 1° febbraio 2026 nel nuovo livello D 2;
- Il precedente livello 1 B confluisce nel livello D 2;
- I lavoratori inquadrati nei nuovi livelli A 1 e Q mantengono la differenza rispetto all’attuale retribuzione base sotto forma di assegni ad personam in cifra fissa non rivalutabile né assorbibile;
- Sono confermate le regole previste dall’attuale art. 15 del CCNL per l’accesso alla posizione parametrale superiore “s” del medesimo livello;

 

• Permessi orari
Dal 1° gennaio 2027 vengono riconosciute 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato assunti dal 1° gennaio 2017, con riproporzionamento in ragione della ridotta prestazione lavorativa per coloro che svolgono lavoro a tempo parziale.

 

Prosecuzione delle trattative
Le Parti si impegnano a proseguire le trattative con l’obiettivo di definire entro il 31 gennaio 2026 la revisione dell’accordo di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, il completamento dell’accordo classificazioni – in particolare la definizione di declaratorie e profili professionali dei livelli dal C1 al Q -, l’accordo relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed al comporto malattia per disabili; entro il 30 aprile 2026, la regolamentazione specifica per l’area impianti ed i relativi addetti, l’indennità impianti e l’armonizzazione delle normative contrattuali.
Le parti scioglieranno le riserve sull’ipotesi di accordo entro il 31 gennaio 2026; inoltre, le OO.SS. si impegnano a consultare le lavoratrici e i lavoratori entro la stessa data.

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