Il Ministero del Turismo ha approvato le Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator.
Beneficiari e iniziative ammissibili
Sono beneficiari delle risorse le agenzie di viaggio e i tour operator che esercitino attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12, che oltre ai requisiti previsti dal Decreto abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, o alternativamente, essere costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 alla data di conversazione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023 ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 come modificato dal decreto dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62.
Contributi
Ai fini della determinazione del contributo i soggetti interessati devono dichiarare:
a) la differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi; b) la differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come dettagliatamente esposto nel decreto. L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b): - 5% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019; - 3% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019; - 1% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019; - 0,5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. L’ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b): - 50% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019; - 30% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019; - 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019; - 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
Procedure e termini
La presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica appositamente istituita. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del decreto da parte degli Organi di controllo, il Ministero del Turismo pubblica un apposito avviso contenente il link per l’accesso alla piattaforma, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.
Riferimenti normativi
Decreto prot. 12331/23 del 28/06/2023