Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative (Nuova Marcora).
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 che, come previsto all’ art. 1, comma 1, lettera f) del DM 4 gennaio 2021, siano già partecipate da CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa.
Iniziative ammissibili
Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.
Le predette agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
- della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’articolo 17 del Regolamento di esenzione o, nel caso di settori esclusi dall’applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all’attività di produzione agricola primaria) o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli) del Regolamento esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento de minimis pesca;
- di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell’attività d’impresa e di quanto dettagliatamente previsto nel Decreto.
Le iniziative agevolabili ai sensi della lettera a), e le relative spese ammissibili sono riportate, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile, nell’allegato n. 1 al decreto.
Contributi
I finanziamenti agevolati:
- hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore a euro 2.000.000,00.
Procedure e termini
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare alla Società finanziaria, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, la seguente documentazione:
- Allegato n. 2 - Modulo di domanda;
- Allegato n. 3 - Piano di attività;
- Allegato n. 4 - Modulo richiesta antimafia - nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate alla CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cfi@pec.it.
Riferimenti normativi
Decreto ministeriale 4 gennaio 2021
Decreto direttoriale 31 marzo 2021 : modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento
Decreto direttoriale 24 gennaio 2022: modifiche
Decreto direttoriale 7 novembre 2024: modifiche