Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con D.M. n. 28 del 7 febbraio 2024, ha approvato le modalità di assegnazione delle risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto - annualità 2023.
Beneficiari e iniziative ammissibili
I soggetti destinatari della misura incentivante e, quindi, delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
Possono proporre domanda di accesso ai contributi, in particolare:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate,
regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo; ciò al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia. Pertanto, è onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l’assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che
in qualità di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di più domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sarà ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima.
Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'articolo 2 del decreto in oggetto.
Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti sopra richiesti.
Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 15 maggio 2024 e deve avere termine entro il 31 ottobre 2024. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.
Contributi
Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 5 milioni per l’annualità 2023.
Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.
Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:
- Euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 unità).
- Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità).
- Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità).
- Euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attività didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi che verranno svolti con strumenti informatici devono avere i seguenti requisiti:
I. l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
II. l’intero corso deve essere video registrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
III. i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
IV. le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per 3 anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione;
V. al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
Procedure e termini
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione della misura sono svolti dal soggetto gestore RAM S.p.A..
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’indirizzo PEC dg.ssa@pec.mit.gov.it ed alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. all’indirizzo PEC ram.formazione2024@pec.it a partire dalla data del 14 marzo 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 15 aprile 2024, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio
o della cooperativa richiedente, specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 14”.
Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell’istanza saranno pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.
Riferimenti normativi
D.M. n. 28 del 7 febbraio 2024