Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023 avente ad oggetto il riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore per il caro energia.
Il Decreto, in considerazione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell’anno 2022, prevede il riconoscimento di un contributo straordinario in favore di enti del terzo settore. Per le finalità di cui sopra, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali amministrazioni responsabili per l’attuazione del decreto, si avvalgono della società Invitalia S.p.a.
Beneficiari
Il contributo può essere richiesto:
a) in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
b) in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
b6) associazioni;
b7) fondazioni;
b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
c) in relazione al fondo pari a 100 milioni di cui all’art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, da:
c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; c5) enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il contributo per ciascuno degli enti è riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo di cui alle lettere a), b) e c).
Iniziative ammissibili e contributi
Il contributo è calcolato applicando all’incremento del costo registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e h), comma 2, dell’art. 3 del decreto una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato:
Percentuale di incremento del costo Percentuale di liquidazione
Pari al 100% o maggiore del 100% 80% dell’incremento
Compresa tra il 99,99% e l’80% 70% dell’incremento
Compresa tra il 79,99% e il 60% 60% dell’incremento
Compresa tra il 59,99% e il 40% 50% dell’incremento
Compresa tra il 39,99% e il 20% 40% dell’incremento
Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo: importo totale della fattura al netto dell’IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.
Il contributo per le quote di fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) e b) è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) è in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.
Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%. I contributi sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.
Procedure e termini
Le richieste di contributo possono essere presentate fino alle ore 12.00 del
21 agosto 2023 attraverso la piattaforma informatica dedicata sul sito di
Invitalia. La data di presentazione della domanda di agevolazioni è del tutto ininfluente ai fini dell’accesso al contributo.