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ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFI

La legge di Bilancio 2024 (30 dicembre 2023, n.213) ha istituito l'obbligo di assicurazione a copertura dei danni direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Le polizze devono essere stipulate entro il 31 marzo 2025.

martedì 18 marzo 2025

L’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n.213, ai commi 101-111 ha istituito l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. 

 

Il Decreto Milleproroghe, convertito in Legge il 21.02.2025 ha previsto lo slittamento del termine di stipula dei contratti assicurativi dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.

 

Confcooperative ha sottoscritto insieme ad altre organizzazioni una richiesta alla Presidente del Consiglio per chiedere uno slittamento ulteriore del termine di entrata in vigore dell’obbligo indicato. In particolare, è stato evidenziato come il ritardo nella definizione del quadro normativo abbia comportato una tempistica oggettivamente non coerente con la portata dell’operazione e come si renda necessario un intervento urgente di proroga del termine che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate.

 

Di seguito gli elementi di sintesi della disciplina adottata.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

in base all’art. 2195 e seguenti c.c. sono soggette all'obbligo dell'iscrizione in tale registro le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, mentre non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Confcoopertive Habitat precisa che per quanto concerne le Cooperative edilizie di abitazione, sono direttamente coinvolte quelle a 

proprietà indivisa, le quali assegnano gli alloggi in godimento conservandone la proprietà e quelle proprietarie degli immobili che concedono gli alloggi in locazione. Le Cooperative a proprietà divisa non sono tenute all’adempimento qualora abbiano già assegnato in proprietà gli alloggi, salvo che mantengano la titolarità della sede o abbiano comunque altre titolarità di beni individuati dalla norma in esame. 

 

SCADENZE

Al momento, fatte salve eventuali proroghe che dovessero essere disposte, il termine per l’adempimento dell’obbligo per le imprese obbligate è il 31 marzo 2025. Per il settore della pesca e dell’acquacoltura il termine è prorogato al 31 dicembre 2025 (cfr. art.19, comma 1-quater del DL 27 dicembre 2024, n. 202).

 

SOGGETTI OBBLIGATI

sono obbligate alla stipula del contratto assicurativo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. Le disposizioni indicate non sono applicabili agli imprenditori agricoli.

 

PERIMETRO

Con riferimento al perimetro soggettivo, né le disposizioni della legge di Bilancio 2024, né il nuovo decreto hanno specificatamente chiarito su chi ricada l’obbligo di stipula della polizza in relazione alle fattispecie dell’affitto di azienda (art. 2562 cod. civ.) e dell’usufrutto di azienda (art. 2561 cod. civ.), né con riguardo al caso della locazione o del leasing.

 

BENI DA ASSICURARE

Sono oggetto della copertura assicurativa i danni alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa:

  • terreni
  • fabbricato
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali

 

EVENTI DA ASSICURARE

Gli eventi oggetto di polizza assicurativa sono:

  • alluvione, inondazione ed esondazione
  • sisma
  • frana

 

DETERMINAZIONE DEI PREMI ED ENTITÀ DEL DANNO INDENNIZZABILE

Il premio va determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni.

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le polizze possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi: a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

c) per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

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