Breaking coop

VIA LIBERA AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Approvato dal Consiglio dei Ministri il dlgs che introduce il nuovo codice degli appalti, atteso sulla Gazzetta ufficiale entro il 1° aprile, che avrà efficacia dal 1° luglio 2023. 

giovedì 30 marzo 2023

E' stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che introduce il nuovo codice dei contratti pubblici, atteso ora sulla Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore. Il testo, fa sapere palazzo Chigi. Entrerà in vigore il prossimo 1° aprile, ma le disposizioni acquisteranno efficacia il 1° luglio, viene dunque previsto un periodo transitorio di tre mesi.

Tra le modifiche di maggiore interesse: all'articolo 67, sui consorzi non necessari, viene specificato che per il rilascio o il rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. All'articolo 108, sui criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, viene disposto che per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

 

Di seguito un'analisi delle modifiche di maggiore interesse apportate al testo secondo l'ultima bozza entrata al tavolo dei ministri:

 

Articolo 16 - Conflitto di interessi

Impone alle stazioni di adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché i relativi adempimenti siano rispettati.

 

Articolo 50 - Procedure per l’affidamento

Viene puntualizzato che, per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure.

 

Articolo 60 - Revisione prezzi

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Viene aggiunto il comma 3, secondo cui, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Aggiunto anche il comma 4, secondo cui gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal ministero delle Infrastrutture, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici o ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.

 

Articolo 67 - Consorzi non necessari

Viene inserito il comma 8, secondo cui, per il rilascio o il rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

 

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento del ministero delle Infrastrutture che dovrà disciplinare il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

 

Articolo 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. Per rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all’1 per cento oppure incrementarlo fino al 4 per cento. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento - non più 50 - per gli operatori economici ai quali venga sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

 

Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

Vengono aggiunti all'elenco dei contratti che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l’aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendo a questo specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta.

 

Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

Viene aggiunta la specifica secondo cui l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

 

Non hanno subito modifiche di rilievo l'articolo 7 sul principio di auto-organizzazione amministrativa, il 65 sugli operatori economici, il 96 sulla disciplina dell'esclusione, il 119 sul subappalto, il 128 sugli appalti diservizio alla persona.

 

Nota eleborata dall'Alleanza delle Cooperative Italiane

 

Documenti da scaricare

Resta informato