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ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 55/2024 che disciplina l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, i requisiti per l'iscrizione e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si attendono ora due decreti ministeriali di attuazione.

giovedì 20 giugno 2024

La Legge 55/2024 disciplina l'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l'istituzione dei relativi albi professionali.

 

Di seguito si evidenziano l'iter di attuazione, i requisiti di accesso e il regime transitorio di prima applicazione, fermo restando alcuni aspetti da chiarire nella disciplina.

 

L'articolo 1 definisce la professione di pedagogista quale specialista dei processi educativi e l’art. 2 che per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

· Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);

· Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);

· Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);

· Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);

· Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

Inoltre, l'articolo 2 apre la possibilità di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori, etc.

L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sarà abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico: operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socioassistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi (come specificato con l’approvazione dell’emendamento che abbiamo richiesto).

L'articolo 4 stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, è necessario il possesso:

· del titolo di laurea triennale previo accertamento con una prova valutativa delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio;

· in alternativa (si deve ritenere esclusivamente per gli educatori socio pedagogici), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ovvero, coloro che hanno conseguito la qualifica avendo:

- minimo tre anni di esperienza e 60CFU;

- contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito professionale di riferimento ed età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

L’articolo 5 istituisce l’albo dei pedagogisti e quello degli educatori professionali socio pedagogici, prevedendo la possibilità di contemporanea iscrizione. In relazione all’iter di attuazione della legge e al periodo transitorio, si prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa (art. 6):

1. Decreto del Ministro della Giustizia per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative che definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali;

2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale (art. 5).

In sede di prima attuazione (art. 10), il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome:

· entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;

· entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province a statuto speciale.

In sede di prima applicazione (art. 11) l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario (art. 10), a chi possiede le condizioni previste all’art. 7 ed i requisiti di seguito riportati.

 

Per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

 

Per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

 

Rimangono una serie di incertezze applicative in relazione agli educatori dei servizi educativi, infatti, l’iscrizione all’albo degli educatori e consentita anche: “a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65” che, come noto, disciplina l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

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