La seconda Nota dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, sull'obbligo di comunicazione del titolare effettivo per le società cooperative, precisa e, in parte, corregge il contenuto delle precedenti indicazioni, anche alla luce della recente pubblicazione di FAQ ministeriali.
In particolare, si forniscono più precise indicazioni circa il rapporto tra i vari criteri di individuazione del titolare effettivo nelle cooperative e nelle società di capitali controllate da cooperative:
a) L’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prefigura un rigido ordine di successione nell’applicazione dei diversi criteri di individuazione del titolare effettivo. Pertanto, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società cooperativa, il c.d. criterio della proprietà di cui al comma 22 trova applicazione in via prioritaria rispetto al criterio residuale di cui al comma 53 . Pertanto, nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale superiore al 25%) di una società cooperativa da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (comma 2). Al c.d. criterio residuale di cui al c. 5 si farà ricorso soltanto in via subordinata. Pertanto, contrariamente a quanto (prudenzialmente) affermato nella nota precedente, se sussiste una situazione di proprietà rilevante di cui al c. 2 dovrà essere indicato quale titolare effettivo della cooperativa esclusivamente la persona fisica (o le persone fisiche) proprietaria (-e) di una partecipazione superiore al 25%, non anche i soggetti e gli organi indicati al c. 5.
b) Nel caso in cui la società cliente sia una società di capitali controllata da una società cooperativa (nei confronti della quale non si realizza mai il criterio della proprietà indiretta e del controllo perché nessuno dei soci persone fisiche della cooperativa può esercitare un controllo societario ai sensi dell’art. 2359, c.c.), occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente controllata (e non il titolare effettivo della società cooperativa controllante).
c) Qualora nei confronti della cooperativa trovi applicazione il criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5 (e non quello “proprietario” di cui al c. 2), il titolare effettivo dovrà essere individuato secondo una verifica da condurre “nel concreto” in relazione allo specifico assetto organizzativo della società. Le persone che ricoprono i ruoli di rappresentanti legali, amministratori esecutivi o direttori generali non necessariamente dovranno essere indicati in forma cumulativa. Sicché in base all’assetto organizzativo concretamente assunto potrà essere indicato anche solo un amministratore esecutivo o un direttore generale, a condizione che in capo ad esso spetti in concreto il potere generale di gestione della società e il potere di vincolare la stessa verso l’esterno.
d) Il comma 6 dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007 prevede che “i soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5 (rappresentanza legale, amministrazione o direzione, ndr), delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo” ai sensi dei precedenti commi del medesimo articolo che fanno riferimento al criterio relativo alla proprietà e al controllo dell’ente. Quindi, nel verbale dell’organo di amministrazione con cui si dà evidenza dell'attività di verifica dell'identità del titolare effettivo, qualora questi debba essere individuato attraverso l’applicazione del criterio residuale di cui al c. 5, occorrerà esplicitare in maniera adeguata le ragioni per le quali si è proceduto con l’applicazione di tale criterio (e all’esclusione del criterio proprietario di cui al c. 2), nonché le motivazioni per le quali è stata concretamente individuata quella determinata persona fisica (rappresentante legale, amministratore delegato, direttore). e) In caso di errore nella comunicazione del titolare effettivo potrà essere trasmessa una comunicazione di variazione dei dati precedentemente comunicati.
Si ricorda che il termine per le comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie (ex art. 21, D. lgs. n. 231/2007, e art. 2, D.I. 11 marzo 2022, n. 55) agli Uffici del Registro delle Imprese territorialmente competenti resta fissato all’11 dicembre 2023.