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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso obbligatorio, fissando la relativa scadenza, la comunicazione imposta alle imprese dalla disciplina sull’antiriciclaggio dei dati relativi alla “Titolarità effettiva”.  Primi chiarimenti sulla nozione di titolare effettivo per le imprese cooperative.

lunedì 23 ottobre 2023

Il Decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso obbligatorio, fissando la relativa scadenza, la comunicazione imposta dalla disciplina sull’antiriciclaggio del titolare effettivo dell'impresa: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (11 dicembre 2023), dovranno dunque essere effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie agli Uffici del Registro delle Imprese territorialmente competenti esclusivamente con modalità telematiche.

 

Gli Uffici legislativi e tributari dell’Alleanza delle Cooperative Italiane hanno ritenuto di dover rendere chiarimenti sulla nozione di “titolare effettivo” nelle società cooperative.

 

Rinviando alla lettura della Nota per l'approfondimento  del tema, anticipiamo le conclusioni che offrono un primo chiarimento sulla nozione di titolare effettivo nelle cooperative.  Gli Uffici legislativi dell'ACI ritengono che nelle società cooperative:

  • il titolare effettivo sia in ogni caso colui che statutariamente risulta legale rappresentante, cioè il presidente dell’organo di amministrazione della cooperativa (qualora risulti titolare del potere di rappresentanza anche il vicepresidente è doveroso indicare entrambe le figure);
  • qualora si fosse in presenza di amministratori destinatari di deleghe gestorie rilevanti con il corrispondente potere di rappresentanza, è opportuno indicare anche costoro quali titolari effettivi;
  • dovrà essere altresì indicato quale titolare effettivo anche la sola persona fisica che detenga, quale socio cooperatore o finanziatore, una partecipazione al capitale superiore al 25 per cento.
  • Non devono essere indicati quali titolari effettivi i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad es. una società o un ente o un investitore istituzionale del movimento cooperativo1 ) ancorché detenga una partecipazione superiore al 25% del capitale.

 

 

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