Breaking coop

LEGGE DI BILANCIO 2024

Esaminiamo le principali novità in materia giuslavoristica e previdenziale contenute nella legge di bilancio 2024.

giovedì 18 gennaio 2024

La legge di bilancio 2024 si caratterizza in particolare per:

  1. Conferma della tassazione agevolata al 5% applicabile ai premi di produttività erogati nel 2024 trattamento, come noto, applicabile anche ai ristorni distribuiti ai soci di cooperativa.
  2. Riformulazione del regime per i fringe benefits con, rispetto al 2023, un limite ridotto da 3 a 2 mila euro per lavoratori con figli a carico e una soglia innalzata da 258,23 a 1.000 euro per gli altri lavoratori.
  3. Conferma per il 2024 del taglio della contribuzione dovuta dai dipendenti con redditi medio-bassi per un 7% in favore di lavoratori con redditi fino a 25 mila € anno e per un 6% per quelli con retribuzioni basse tra 25 e 35 mila € anno.
  4. Estensione al primo semestre 2024 del sostegno economico, esente fiscalmente e già riconosciuto temporaneamente lo scorso anno (1° giugno-21 settembre 2023), in favore di lavoratori sotto 40 mila € di reddito occupati nel comparto turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni percepite dagli stessi soggetti in relazione a lavoro notturno o lavoro straordinario festivo.
  5. Modifiche in materia previdenziale: proroga Quota 103, APE sociale, Opzione donna, ma con l’inserimento di nuove condizioni penalizzanti o che comportino un ulteriore restringimento del loro potenziale bacino applicativo. Riformulazione per il 2024 del meccanismo di indicizzazione dei trattamenti, sempre scalettato in funzione degli importi secondo principi di progressività. Altre marginali modifiche che non alterano gli equilibri di fondo in favore dei lavoratori ai quali si applica interamente il sistema contributivo.
  6. Messa a regime indennità ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale) per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS e ampliamento del relativo ambito applicativo.
  7. Per coloro che terminano di fruire del periodo di maternità o paternità obbligatorio nel 2024, riconoscimento di un ulteriore mese di congedo parentale facoltativo fruibile fino al sesto anno di vita del bambino retribuito non più al 30% della retribuzione, ma per il 2024 all’80% e poi a regime al 60%.
  8. Per il triennio 2024-2026 nuovo sgravio totale dei contributi a loro carico (circa 9%) per lavoratrici madri con 3 figli nel limite massimo di 3.000 euro/anno fino a 18 anni del più piccolo, beneficio applicabile solo nel 2024 per le lavoratrici madri con 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo.

 

In particolare:

 

Conferma tassazione agevolata premi produttività e ristorni (art. 1, c. 18)

Si tratta di una conferma fortemente auspicata da Confcooperative dal duplice scopo di potenziare ulteriormente la contrattazione di secondo livello e di contenere in parte l’impatto significativo dell’inflazione sui redditi dei lavoratori.

La misura si concretizza nell’estendere anche alle erogazioni effettuate nel 2024 una tassazione separata al 5% (è stato già così nel 2023) sui premi di produttività concessi a fronte di accordi sindacali di secondo livello.

Nulla cambia sul piano normativo per cui in termini operativi devono considerarsi sempre valide le regole finora in uso tra cui, in particolare, l’applicazione di tale regime entro il limite 

di 3.000 euro/anno a tutti i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito fino a 80 mila euro.

Nel ricordare che le ultime indicazioni di natura generale da parte dell’Agenzia Entrate risalgono al 2018 e più precisamente alla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, che ha utilmente fornito una panoramica sulla disciplina vigente, aggiornata in particolare rispetto alle modifiche normative intervenute negli anni 2017 e 2018, ci preme richiamare l’applicazione del medesimo regime di tassazione agevolata ai RISTORNI erogati ai soci-lavoratori, equiparati ai premi di produttività dei dipendenti.

Anzi, come più recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella riposta ad interpello n. 284 del 5 aprile u.s., occorre evidenziare come la sua applicazione ai ristorni distribuiti ai prescinda dalla verifica di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione cui la disciplina vigente obbliga invece nel caso dei premi di produttività.

 

Riformulazione regime fringe benefits per anno 2024 (art. 1, cc. 16-17)

Limitatamente al periodo di imposta 2024, nuova riformulazione del regime dei fringe benefits con, rispetto all’anno 2023 e alle regole vigente per l’anno passato per effetto del D.L. n. 48/2023(2), una nuova disciplina così articolata:

  • per dipendenti con figli a carico, riduzione della soglia da 3 a 2 mila euro;
  • per dipendenti senza figli a carico, innalzamento della soglia da 258,34 € a 1.000 €;
  • ammissibilità per tutti, nell’ambito di tali soglie, anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per le spese riconducibili nel caso di prima casa ad affitti o per gli interessi sul mutuo.

Come noto, i fringe benefit sono riconoscibili esentasse da parte dei rispettivi datori di lavoro in relazione a beni ceduti o servizi prestati ai medesimi lavoratori, incluse le somme loro erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

È confermata la procedura secondo cui i datori di lavoro eventualmente interessati dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, oltre che ricevere una dichiarazione del lavoratore beneficiario con figli a carico, con indicazione del codice fiscale degli stessi.

 

Decontribuzione per dipendenti con retribuzioni medio-basse (art. 1, c. 15)

A vantaggio dei lavoratori, quale forma di sostegno per soggetti con retribuzioni medio-basse, si conferma per l’anno 2024 l’esonero contributivo già in vigore nel secondo semestre 2023(1) che, senza aver alcun effetto sulla 13-esima, determina una riduzione complessiva dell’aliquota dei lavoratori (pari in via ordinaria al 9,19%):

  • del 7% per i dipendenti con redditi fino a 25 mila euro/anno;
  • del 6% per i dipendenti con redditi compresi tra 25 e 35 mila euro/anno.

 

Resta informato