L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare con cui fornisce le prime istruzioni operative rispetto all’entrata in vigore della patente a punti. Soprattutto, precisa che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a punti sarà operativo dal 1° ottobre 2024 con istruzioni tecniche che saranno fornite successivamente.
In fase di prima applicazione è già possibile utilizzare il modello allegato alla circolare per inviare esclusivamente via pec una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva relativamente ai requisiti da possedere all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Tale invio vincola a presentare la domanda di rilascio della patente tramite il portale INL entro il 31 ottobre 2024, temine di efficacia dell’autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva, considerando che dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere se non si è fatta la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
In sostanza INL individua il mese di ottobre quale periodo transitorio per inoltrare la domanda, ricordando che per legge dopo la sua presentazione sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività nelle more del rilascio della patente salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, laddove lo stesso abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Detto ciò, concentrandoci sui principali elementi di valore aggiunto rispetto alle norme emanate, la circolare puntualizza tutta una serie di aspetti specificando preliminarmente come siano tenuti al possesso della patente tutte le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi – anche ditte individuali prive di dipendenti – che operano “fisicamente” nei cantieri, ferma restando l’esclusione di coloro che effettuano mere forniture (di beni e/o di servizi) o prestazioni di natura intellettuale.
In merito al possesso dei requisiti per ottenere la patente si specifica che, ovviamente, non tutti quelli elencati dal legislatore sono richiesti a tutte le categorie dei soggetti interessati (es. DVR e designazione RSPP solo per imprese e non lavoratori autonomi).
Eventuali falsità in sede di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dei requisiti saranno ovviamente sanzionate penalmente (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e laddove sia un intermediario delegato a presentare domanda, lo stesso dovrà essere munito delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa che potranno essere richieste in sede di eventuale accertamento.
Rispetto alla revoca della patente INL chiarisce:
- da un lato, la rilevanza di quanto dichiarato inizialmente in sede di presentazione e non ad esempio il venir meno di un requisito intervenuto successivamente (ferme restando altre conseguenze sanzionatorie);
- dall’altro, l’imprescindibilità di un previo confronto con impresa o lavoratore autonomo prima che si adotti tale provvedimento anche per valutare la gravità dei fatti che portano a questa decisione, considerando in particolare rispetto al requisito dell’assolvimento degli obblighi formativi che l’omissione sia particolarmente rilevante (es. assenza totale della formazione e non parziale/marginale in rapporto al numero di lavoratori destinatari) o riguardi personale non destinato a lavorare in cantiere (es. personale amministrativo).
Per l’eventuale decisione di sospensione della patente che gli ispettori dovranno o potranno valutare rispetto alle fattispecie previste dalla legge, la circolare analizza i presupposti e l’attività di indagine funzionali all’adozione di tale provvedimento cautelare sottolineando in particolare come l’imprescindibile requisito della “colpa grave” imputabile al datore di lavoro (ovvero a un suo delegato o a un dirigente) ricorra in presenza di una marcata violazione dei doveri di diligenza connessi con la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Specificatamente in merito al provvedimento cautelare di sospensione della patente da adottare obbligatoriamente se nei cantieri in questione si verificano infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori imputabile, almeno a titolo di colpa grave, al datore di lavoro, a un soggetto suo delegato ai sensi dell’art. 16 del T.U. ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del T.U., INL precisa che la possibile diversa valutazione motivata a cura dell’Ispettorato territoriale prevista per legge (che quindi disattiva tale automatismo) si concretizzi laddove dalla cessazione delle attività possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.
Sebbene non richiamata espressamente dal legislatore, INL evidenzia la possibilità di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente secondo le procedure di cui all’art. 14 del T.U. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
La circolare richiama quindi tutte le casistiche che legittimano l’attribuzione dei crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale di 30 crediti, con indicazioni nuove e importanti da questo punto di vista solo relativamente al fatto che i crediti ulteriori saranno attribuiti in un successivo momento, quando saranno fatte le opportune integrazioni alla piattaforma informatica, ma con decorrenza retroattiva, cioè a partire dal momento di presentazione della domanda sempreché in quel momento se ne posseggano i presupposti.
Per il resto l’Ispettorato si limita a ribadire, non aggiungendo utili precisazioni, il portato della norma primaria (art. 27 del T.U. n. 81/2008) e del DM Lavoro n. 132/ 2024 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, già oggetto delle nostre circolari.
Le ultime pagine della circolare affrontano, infatti, senza particolare valore aggiunto rispetto al dettato normativo gli aspetti della decurtazione dei crediti, delle conseguenze sanzionatorie in presenza di una patente sotto i 15 crediti, delle modalità di recupero dei crediti qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 e delle ipotesi di fusioni e trasformazioni di impresa.