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INCENTIVI POSTICIPO PENSIONAMENTO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto interministeriale con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, disciplina una nuova previsione in materia pensionistica contenuta nell’ultima legge di stabilità.

martedì 30 maggio 2023

Come previsto dall’art. 1, comma 286, della legge n. 197/2022, più che di un vero e proprio incentivo aggiuntivo, si tratta della facoltà per i lavoratori che maturassero i requisiti di Quota 103 (62 anni con 41 di contributi) di non andare in pensione e, a fronte di tale scelta, di percepire in busta paga la quota di contribuzione INPS a loro carico (come noto circa il 9%) a partire dal momento in cui esercitassero tale opzione, fermo restando che in capo al datore di lavoro rimarrebbe comunque la contribuzione a proprio carico riferibile al medesimo rapporto di lavoro.

 

Dal punto di vista delle imprese l’attuazione di questa misura comporterà soltanto una diversa gestione operativa della somma che non sarà più versata all’INPS, ma erogata come una nuova voce in busta paga considerato che la scelta volontaria di un soggetto di rimanere al lavoro e non andare in pensione pur avendo i requisiti di quota 103 non è affatto irrilevante per il datore di lavoro ma potrebbe comunque verificarsi senza che il lavoratore opti per un’erogazione in busta paga di quota parte della contribuzione.

 

Nonostante l’emanazione del decreto in esame, la misura NON è ancora pienamente operativa visto che lo stesso provvedimento rinvia a prossime istruzioni da parte dell’INPS per tutti gli aspetti tecnici e procedurali, a cominciare dall’invio delle domande da parte dei soggetti interessati.

 

Infatti, come precisato dal decreto, il lavoratore interessato dovrà darne comunicazione all’INPS, ricevendo dall’Istituto entro i successivi 30 giorni la certificazione della sua condizione (vale a dire di avere i requisiti di quota 103), certificazione che sarà poi notificata anche al datore di lavoro per metterlo in condizione di operare conseguentemente.

In attesa dell’emanazione della circolare INPS, evidenziamo:

  • la possibilità per un lavoratore di esercitare questa opzione una sola volta, ma anche successivamente al momento di raggiungimento dei requisiti pensionistici di quota 103;
  • l’erogazione in busta paga e non il versamento contributivo della somma in questione dal mese successivo a quello in cui il lavoratore esercita tale facoltà e fino a che il lavoratore non raggiunga i requisiti ordinari di pensionamento (vecchiaia);
  • l’eventuale recupero a conguaglio per le imprese delle contribuzioni pensionistiche già versate, tenuto conto che il diritto all’erogazione in busta paga delle somme in questione potrebbero riguardare anche mensilità già trascorse (a partire da gennaio 2023, per coloro che avessero già a quella data maturato i requisiti di quota 103);
  • l’irrilevanza ai fini contributivi delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore sulle quali tuttavia lo stesso dovrà pagare le tasse (IRPEF);
  • la revocabilità di tale facoltà, con decorrenza dei relativi effetti dal mese successivo rispetto al momento in cui la revoca sia esercitata;
  • in caso di variazione del datore di lavoro, l’automatica applicazione di questa scelta, fatta salva una notifica dell’INPS al nuovo datore di lavoro.
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