In sede di conversione del decreto-legge n. 48/2023, sono intervenute alcune parziali modifiche che non alterano l’impianto complessivo del provvedimento, ma degne di particolare attenzione con specifico riferimento a:
- Analogamente a quanto avviene per le proroghe, eliminazione del requisito della causale in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato sotto una durata complessiva di 12 mesi e azzeramento per tutti i rapporti a tempo determinato, anche in somministrazione, instaurati dal 5 maggio 2023 (entrata in vigore del D.L.) del contatore di 12 mesi, superati i quali deve, come noto, ricorrere una causale.
- Esclusione di determinate categorie di soggetti e lavoratori dalla disciplina sui limiti quantitativi imposti per il ricorso al lavoro in somministrazione.
- Sostegno economico, esente fiscalmente e valido temporaneamente (1 giugno-21 settembre 2023), in favore di lavoratori sotto 40 mila euro; di reddito occupati nel comparto turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni percepite dagli stessi soggetti in relazione a lavoro notturno o lavoro straordinario festivo.
- Rivisitazione della disciplina sui tetti di differenziale retributivo applicabili a lavoratori di Enti del Terzo Settore e di imprese sociali.
- Parziali aggiustamenti in materia di assegno di inclusione, riconoscibile anche in favore di nuclei familiari al cui interno sono presenti componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla PA.
- Proroga disciplina semplificata per lavoro agile fino a dicembre 2023 in favore di genitori di minori under 14 e di soggetti fragili individuati dal medico competente. Per i lavoratori fragili di cui al D.M. Lavoro del 4 febbraio 2022 la proroga vale fino a settembre 2023.
Contratto a tempo determinato (art. 24)
In aggiunta alla nuova disciplina delle causali introdotta con il decreto-legge in presenza di contratti superiori complessivamente a 12 mesi, sempreché nel limite massimo di 24, registriamo due ulteriori positive novità:
- anche in caso di un rinnovo del contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) si applica la stessa regola vigente in caso di proroga, vale a dire che la causale diventa necessaria solo al superamento di un periodo di 12 mesi di durata complessiva del rapporto, diversamente da quanto accadeva fino ad oggi per cui, a prescindere dalla durata, in caso di un rinnovo serviva comunque una causale (ricordiamo che il rinnovo interviene dopo la scadenza del precedente contratto, mentre la proroga quando il precedente contratto non è ancora scaduto);
- ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’insorgere dell’obbligo di indicare la causale, vanno considerati soltanto i contratti stipulati dal 5 maggio 2023, escludendo quindi dal calcolo complessivo della durata quella relativa a contratti instaurati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, tutto ciò anche al fine di consentire alla contrattazione collettiva e alle parti di adeguarsi al nuovo quadro normativo.
Limite quantitativo per somministrazione lavoro (art. 24, comma 1-quater)
Si introducono due novità rispetto al calcolo del limite quantitativo di ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato che possono essere presenti presso un utilizzatore in rapporto ai suoi lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. Ricordando che per legge, in assenza di specifiche e diverse indicazioni presenti nella contrattazione collettiva, tale limite è fissato in via generale nella misura del 20%, il legislatore interviene con l’esclusione dal meccanismo di calcolo:
- da un lato, dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato, ferme restando eventuali diverse clausole presenti nei contratti collettivi;
- dall’altro, in maniera tassativa, e quindi a prescindere dalle disposizioni contrattuali, di soggetti in mobilità, di persone che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali oppure di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal DM Lavoro del 17 ottobre 2017 (identica esclusione che già vige con riferimento al limite quantitativo previsto per la somministrazione a tempo determinato).
Nuova disciplina su differenziali retributivi Enti Terzo Settore e imprese sociali (art. 29)
In luogo di un testo originario del decreto-legge che precisava unicamente la possibilità per gli ETS che svolgono determinata attività (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse generale) di derogare al vincolo di un differenziale retributivo tra i lavoratori dipendenti superiore al rapporto di 1 a 8, nell’ottica di favorire in quelle realtà il reclutamento di personale altamente qualificato, in sede di conversione è stata profondamente rivisitata tutta la disciplina sui differenziali retributivi da rispettare negli Enti del Terzo Settore e, in un’ottica di armonizzazione normativa, nelle imprese sociali.
In primo luogo, in tutti i casi, e non solo in presenza dello svolgimento di determinate attività, per comprovate esigenze inerenti la necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale è stato ampliato il parametro su cui valutare la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti con un estensione del rapporto 1 a 8 previgente nel nuovo rapporto 1 a 12, non derogabile.
In secondo luogo, per tutte le ipotesi di comprovate esigenze appena richiamate si elimina il divieto da parte di ETS e imprese sociali di corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro (si tratta dell‘estensione di una norma che già escludeva da questo divieto quelle realtà aventi ad oggetto interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse generale).
Bonus per lavoro notturno e festivo svolto nel comparto turistico (art. 39-bis)
In favore dei lavoratori del comparto turistico - stabilimenti termali inclusi - con un reddito nel 2022 fino a 40 mila euro si stabilisce, per il periodo 1 giugno-21 settembre 2023, il riconoscimento di una somma non tassata a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde loro corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Le somme sono a carico dello Stato, ma saranno anticipate dai datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta in presenza di una richiesta del lavoratore che attesti per iscritto di rientrare nel parametro reddituale indicato (anno 2022). A loro volta le imprese utilizzeranno in compensazione il credito d‘ imposta conseguentemente maturato ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. La misura, che ha come obiettivo quello di sopperire alla mancanza di manodopera in questo settore soprattutto in considerazione della stagione estiva, vuole parzialmente incentivare le prestazioni svolte nel settore nei fine settimana e durante l’orario notturno. Il bonus si aggiunge, ovviamente, a quanto il lavoratore percepisce a titolo di lavoro notturno e di lavoro festivo in applicazione della contrattazione collettiva.
Assegno di inclusione (artt. 1-13)
Sottolineiamo alcune tra le principali modifiche intervenute in sede di conversione che non alterano l‘impianto di fondo del nuovo strumento di contrasto alla povertà:
- riconoscibile, come noto, dal prossimo anno in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, anche per nuclei familiari con componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, tipologia di beneficiari che quindi va ad aggiungersi a quelle famiglie al cui interno è presente un disabile, un minore o un over 60;
- integrazione della scala di equivalenza con un nuovo parametro aggiuntivo (0,30) che va ad elevare l‘importo del beneficio economico riconoscibile per ciascun componente adulto della famiglia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- considerazione come nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE, dei soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per i quali non si applica nemmeno la condizione di dover partecipare obbligatoriamente a percorsi di inclusione sociale e lavorativa;
- possibilità di presentazione delle domande anche presso gli istituti di patronato o presso i CAF, sebbene in quest‘ultimo caso previa convenzione con l‘INPS;
- con riferimento ai percorsi obbligatori di inclusione, puntualizzazione in merito alla non assimilabilità a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato delle attività eventualmente svolte dai beneficiari della misura a titolo gratuito su progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche o in maniera equivalente come volontariato presso Enti del Terzo Settore a titolarità degli stessi;
- riformulazione dell‘offerta di lavoro congrua che, se non accettata senza alcuna giustificazione da parte di un componente della famiglia attivabile al lavoro, determina la decadenza del beneficio, prevedendo che la stessa, in aggiunta agli altri elementi non modificati, sia tale se raggiungibile dal domicilio in non oltre 2 ore con i mezzi di trasporto pubblico in presenza di un contratto a tempo determinato. Presupposto che, insieme ad una distanza dal domicilio del soggetto non superiore a 80 km, vale anche qualora il destinatario sia genitore di un minore under 14 in presenza di un contratto a tempo indeterminato, in deroga alla regola generale che non contiene alcun limite di distanza.
Lavoro agile per genitori under 14 e fragili (artt. 28 bis e 42, comma 3-bis)
Si tratta della proroga di una misura che in assenza di una nuova previsione avrebbe cessato di aver effetti dal nuovo mese di luglio. Tuttavia, le proroghe variano in funzione della categoria di soggetti cui viene riservata la modalità di lavoro agile semplificata (cioè anche in assenza di accordo individuale):
- con l’art. 42, comma 3-bis è differito FINO AL 31 DICEMBRE 2023 il diritto al lavoro agile riconoscibile ai genitori di figli under 14 e a ulteriori categorie di soggetti fragili valutabili dal medico competente in ragione dell’età e della condizione di rischio, sempreché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e ad eccezione dell ‘ ipotesi, laddove ricorra la fattispecie di genitori di figli under 14, in cui l’altro genitore in famiglia non lavori o benefici di strumenti di sostegno al reddito a fronte di sospensione o di cessazione dell‘attività lavorativa;
- con l’art. 28-bis, è differita FINO AL 30 SETTEMBRE 2023 la prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei soggetti fragili di cui al D.M. 4 febbraio 2022, anche attraverso l’assegnazione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicabili, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Altre novità degne di attenzione
- Art. 14, comma 1, lett. c: formulazione più puntuale sulla necessità che il medico competente richieda al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal precedente datore di lavoro e ne valuti il contenuto. Questo in occasione della visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva.
- Art. 14, comma 1, lett. h-bis: introduzione del diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell‘ambiente e nei luoghi di lavoro quale ulteriore titolo di studio tra quelli che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa sia per il coordinatore per la progettazione sia per il coordinatore per l‘esecuzione dei lavori, nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
- Art. 17, comma 4: l‘obbligo per le imprese iscritte al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito presso il sistema delle Camere di commercio di inserire nell’apposita sezione con cui devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi anche ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti, in aggiunta a quanto già previsto dal D.L. che vincola già tali realtà a indicare misure specifiche di prevenzione e DPI da adottare per gli studenti.
- Art. 23-bis: possibilità per lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alle Gestione separata INPS di versare comunque entro dicembre 2023 la contribuzione pensionistica - non prescritta - riconducibile ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico (stralcio) di debiti contributivi derivanti da recenti interventi normativi;
- Art. 36, comma 1-bis: istituzione presso il MIT di un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato ad erogare contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera (serve decreto attuativo).
- Art. 36-bis: interpretazione autentica relativa all‘inclusione dei lavoratori dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune (impianti sciistici) che svolgono determinate mansioni nell‘ambito del personale addetto ai trasporti di persone e merci che svolgono un lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia, per i quali non risulta applicabile il limite dell‘orario di lavoro settimanale, mentre risulta praticabile il ricorso al lavoro intermittente anche in assenza di disposizioni da parte della contrattazione collettiva.