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COOPERATIVE DI ABITAZIONE

Scade il prossimo 30 giugno il termine per l'invio Comunicazione annuale per le Cooperative edilizie e loro Consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

giovedì 20 giugno 2024

Ricordiamo che le Cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 della legge n.59/1992, devono inviare entro il 30 giugno p.v., la comunicazione annuale per documentare l’attività svolta nell’anno 2023.

 

Tale comunicazione indirizzata al:

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale

Divisione IV – Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e analisi sul sistema cooperativo

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

 

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica e firmata digitalmente dal legale rappresentante al seguente indirizzo: dgvescgc.alboedilizie@pec.mise.gov.it. Qualora non ne fosse munito, la stessa deve essere sottoscritta con firma olografa, poi scannerizzata ed inviata tramite pec con allegata la fotocopia del documento di identità.

 

Il mancato invio della comunicazione annuale, anche se non comporta più l’automatica cancellazione dall’Albo dell’ente, costituisce inadempienza di legge. Pertanto il mancato invio, previa istruttoria da parte degli Uffici ministeriali competenti, verrà sottoposto all’ esame del Comitato di cui al richiamato art. 13, con la conseguenza che non verrà rilasciato il certificato d’iscrizione fino a quando la comunicazione non sarà stata inviata.

 

Per evitare la cancellazione dall’Albo, è necessario che dalla comunicazione trasmessa al Ministero risulti che, alla data del 31 dicembre 2023, il numero dei soci non sia inferiore a 18, così come disposto dall’articolo 13 della legge medesima. Per le Cooperative che sono state recentemente cancellate dall’Albo, si fa presente che qualora ne abbiano interesse, potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione  con le modalità di cui al D.M. 6/10/1997 pubblicato sulla G.U. n. 287 del 10/12/1997. Si ricorda, inoltre, che deve essere sempre allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

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