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CONVERTITO IN LEGGE IL "MILLEPROROGHE"

Pubblicata in G.U. la Legge n. 14/2023 di conversione del Decreto LEGGEegge 29 Dicembe 2022, N. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza.

domenica 5 marzo 2023

Riportiamo di seguito le principali disposizioni di carattere generale di maggiore interesse per le imprese cooperative:

 

Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali [Comma 8].

La disposizione estende, anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, la facoltà di sospendere in via temporanea il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (precedentemente la sospensione era prevista al solo esercizio 2020, 2021 e 2022, al ricorrere di determinate condizioni). La proposta è stata avanzata a suo tempo dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.
Pertanto, con la disposizione in esame si estende la facoltà di sospendere il costo delle predette immobilizzazioni per tutti i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, (oltre che agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022) a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Riduzione capitale delle società in perdita [Comma 9].

La disposizione – a suo tempo proposta dall’Alleanza delle Cooperative – interviene sulla disciplina della c.d. sterilizzazione degli obblighi civilistici derivanti dalle perdite, prevista originariamente dall’articolo 6, D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) che, come noto, ha previsto la
disapplicazione di alcuni obblighi imposti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale) e, per le società cooperative, dell’obbligo di scioglimento per perdite di capitale sociale, ex articolo 2545-duodecies c.c., emerse originariamente nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Il regime è stato poi esteso anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021. Per effetto della disposizione in esame, il beneficio di cui all’articolo 6 sopra citato, è ora esteso anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.


Proroga di termini in materia di assemblee societarie [Comma 10-undecies] (ex articolo 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”).
La disposizione in esame, di principale interesse per le cooperative, contiene un’ulteriore proroga (dal 31 luglio 2022, al 31 luglio 2023) delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni).

Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, per le assemblee sociali tenute fino al 31 LUGLIO 2023, anche se non previste nello statuto.

 

Obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti

Diversamente, non è stato prorogato il termine di cui all’articolo 379, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa) relativo all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle S.r.l. e nelle società cooperative ai sensi dell’articolo 2477, c.c.

 

Proroga ulteriore per l’applicazione delle norme sul Terzo settore - Modifica all’articolo 101, comma 2, Codice del Terzo settore [Comma 3-bis].
Differito ulteriormente, dal 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023, il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al Codice del Terzo settore (ex articolo 101, comma 2, D.lgs. n. 117/2017) per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, ODS (Organizzazioni di volontariato e APS (Associazioni di promozione sociale), nelle more della piena operatività del RUNTS.

 

Modifiche all’articolo 389, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019, relativamente alla polizza assicurativa prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire [Comma 6-bis].
La disposizione in esame – fortemente sostenuta da Confcooperative Habitat e dall’Alleanza delle cooperative – aggiunge un periodo ulteriore al comma 3 dell’articolo 389, del sopra menzionato Codice della crisi32, prevedendo che le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, D. Lgs. n. 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210) con cui sono fissati il contenuto e le caratteristiche della polizza assicurativa prevista a garanzia degli acquirenti degli immobili da costruire, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio è stato rilasciato prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto.

 

Obblighi di trasparenza [Art 22-bis].
La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in commento, proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, il termine previsto dall’articolo 1, comma 125-ter, L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) relativo all’applicabilità delle sanzioni previste dalla medesima, per l’inosservanza degli obblighi informativi imposti a talune categorie di soggetti, in materia di erogazioni pubbliche, per l’anno 2023.
In sintesi, si esclude, per l’anno in corso, l’applicazione delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche che saranno applicabili a partire dal 2024.42

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