L’INPS, con il messaggio 1296 dello scorso 3 aprile, su conforme parere del Ministero del Lavoro, ha comunicato lo spostamento al 30 aprile 2023 - in luogo del 15 febbraio u.s. – del termine entro cui i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere alla data del 31 dicembre 2022 possono presentare le relative domande per fruire della riduzione contributiva dell’1%.
Rimangono valide le istruzioni date dall’Istituto con la circolare n. 137/2022 rispetto all’utilizzo del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Portale delle Agevolazioni” così come rispetto al fatto che per i datori di lavoro che otterranno la certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006 dopo il 2022 l’INPS emanerà successive indicazioni anche alla luce di questa prima fase applicativa.
Nel prorogare la scadenza per l’invio delle domande, in considerazione di alcune difficoltà di ordine tecnico registrate tra i potenziali destinatari, l’INPS puntualizza anche che in sede di domanda, al fine di calcolare l’entità del beneficio autorizzabile, si deve indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore, stimata rispetto a tutto il periodo di durata della certificazione.
Ne consegue che le domande già presentate in cui sia stata indicata una retribuzione media non coerente con questa precisazione, dovranno essere corrette e nuovamente inviate sempre entro il 30 aprile 2023.
L’INPS ribadisce inoltre che le domande trasmesse saranno istruite solo una volta scaduto il termine per il loro invio – a partire quindi dal mese di maggio - tenuto conto che il loro accoglimento, in caso di superamento del limite di spesa di 50 milioni previsto, sarà parziale rispetto a quanto richiesto con una riduzione proporzionale del beneficio spettante comunque ammesso fino ad un massimo di 50 mila euro annui vale a dire 4.166,66 euro riparametrato su base mensile.
In questo modo, come già specificato da INPS nella sua precedente circolare, questo comporterà che l’effettivo valore del beneficio sarà noto solo al termine dell’istruttoria delle richieste, comunicato in calce al modulo di domanda presentato.
L’esonero spetterà ovviamente in rapporto alle mensilità di validità della certificazione a partire dal primo mese di validità della stessa, trovando tuttavia applicazione nel caso di periodi di durata inferiori al mese eventualmente solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni (altro secondo importante chiarimento).
Unioncoopservizi rimane a vostra completa disposizione per un orientamento sul tema e per l'accompagnamento alla certificazione della parità di genere.