L’INPS rende operativa la fruizione degli incentivi a vantaggio di datori di lavoro che assumono giovani a tempo indeterminato under 36, fornendo contestualmente i riferimenti per la compilazione dei flussi Uniemens.
Ciò alla luce della nuova approvazione intervenuta in sede comunitaria della misura contenuta nella legge di bilancio 2021, che ora, in linea con quanto previsto dal legislatore, potrà trovare concreta attuazione nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato anche per le assunzioni effettuate nel periodo Luglio 2022 - Dicembre 2023.
Preme ricordare che il beneficio consiste in uno sgravio contributivo al 100% - premi INAIL da pagare comunque – spettante ai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 6.000 euro/anno per le assunzioni effettuate nel secondo semestre 2022, elevato a 8.000 euro/anno per quelle registrate nell’anno 2023 in linea con quanto previsto dall’ultima legge di bilancio.
Ricordiamo che lo strumento è utilizzabile anche dalle imprese cooperative per l’assunzione di soci-lavoratori.
Di seguito proponiamo una sintetica rappresentazione della misura, rinviando alla circolare Inps per ulteriori approfondimenti.
Esonero assunzioni giovani under 36
Il beneficio è fruibile dal datore di lavoro, anche non imprenditore, per 3 anni. Elevato a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (rileva la sede o unità produttiva).
Spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato.
Rientrano nei rapporti di lavoro incentivabili anche quelli in somministrazione a tempo indeterminato (ancorché la missione presso l’utilizzatore sia a tempo determinato) - esclusi invece i dirigenti, i rapporti di apprendistato e quelli intermittenti. Il bonus non è fruibile in caso di prosecuzione di un precedente rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione o per assumere giovani con un precedente percorso di apprendistato di primo o terzo livello oppure di alternanza scuola-lavoro già svolto nella medesima impresa.
Alla luce di quanto già specificato, la soglia massima di esonero mensile della contribuzione datoriale è declinata in 500 euro (6.000/12) per i rapporti di lavoro instaurati nel periodo luglio-dicembre 2022 e in 666,66 euro (8.000/12) relativamente a quelli attivati nell’anno 2023.
Si procederà ad un congruo riproporzionamento sia in caso di rapporto part-time sia in caso di assunzione intercorsa nel corso del mese (importo giornaliero cui riferirsi pari a 16,12€ per assunzioni nel secondo semestre 2022 e pari a 21,50 euro per quelle effettuate nel 2023).
L’esonero al 100% interessa unicamente la contribuzione in capo al datore di lavoro, fatto salvo che valgono regole generali per cui non tutta la contribuzione è esonerabile e, pertanto,
rimangono dovuti ad esempio le quote per il FIS, o lo 0,30% per fondi interprofessionali.
Anche in questo caso rilevano le regole applicabili di norma ai fini del godimento di sgravi e incentivi (es. principi decreto legislativo 150/2015, regolarità contributiva, osservanza norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro, rispetto contrattazione leader, etc.), seppur derogate in alcuni punti e casi specifici come ad esempio fruibilità esonero anche se assunzione costituisce attuazione di obbligo preesistente stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva (es. in caso di collocamento mirato di soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999 o in applicazione di clausole sociali di stabilità occupazionale previste per il cambio appalto da alcuni CCNL).
Si segnala riconoscimento esonero ad altro datore di lavoro, per l’eventuale parte residua, qualora lo stesso soggetto venga assunto sempre a tempo indeterminato in un altro contesto prima che decorrano i 3 o 4 anni di fruizione dell’incentivo, ma comunque entro il termine del 31 dicembre 2023 fino ad oggi previsto (in questo caso la durata dello sgravio elevata ne
complesso a 48 mesi resta solo laddove anche la nuova assunzione sia collocata nelle regioni svantaggiate per le quali vale il regime di miglior favore).
Quali ulteriori condizioni evidenziamo: assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato stipulati dal giovane, neanche con altri datori di lavoro (non rilevano eventuali rapporti intermittenti o domestici né periodi di apprendistato, mentre invece impediscono il riconoscimento del beneficio anche quei rapporti risolti per dimissioni o mancato superamento periodo di prova); assenza di licenziamenti da parte del datore di lavoro sia nei 6 mesi antecedenti sia nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata (nella medesima unità produttiva e con riferimento a soggetti inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto), eccezion fatta per quelli effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta del lavoratore o per superamento del periodo di comporto.
In termini generali, l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni contributive (es. decontribuzione Sud, riduzione per zone montane e svantaggiate in agricoltura o per settore edile, assunzioni di over 50 disoccupati, assunzioni di donne).
Infine, l’esonero in questione non sostituisce quello strutturale applicabile sin dal 2018, rappresentando anzi una misura ulteriore e aggiuntiva, con alcune leggere variazioni, applicabile tuttavia in base alla legge n. 178/2020 solo per assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 e nell’anno 2023 in base alla legge n.197/2022.