L'INPS ha emanato le istruzioni per la fruizione dell'incentivo spettante, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per chi assume, a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, giovani UNDER 30 NEET (che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione) che risultino registrati al PON Iniziativa Occupazione Giovani.
L'incentivo spetta per le assunzioni a contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione o tramite contratto di apprendistato professionalizzante (non per lavoro domestico né in caso di rapporto intermittente) e in ogni caso risulta cumulabile, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, con altri esoneri o agevolazioni, fatto salvo che in questo caso la percentuale di esonero si riduce dal 60 al 20 per cento.
Proprio in merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, dopo l'emanazione della suddetta circolare si è reso necessario per l'INPS precisare con apposito messaggio n. 2923 del 10 agosto che l'esonero vale nella misura piena del 60% (e non ridotta del 20%) anche in presenza della decontribuzione riconoscibile in favore di lavoratori con retribuzioni medio-basse ai sensi della legge di bilancio 2023, come successivamente integrata dal decreto-legge n. 48/2023(2). In questo caso, infatti, non si tratta di cumulo di agevolazioni a beneficio del datore di lavoro considerato che la decontribuzione per i lavoratori con retribuzioni medio-basse impatta unicamente sulla quota di contribuzione a loro carico.
In termini generali l'incentivo è concesso dall'INPS nel limite delle risorse disponibili attinte dalla programmazione comunitaria FSE, così come ripartite dall'ANPAL con apposito decreto n. 189 del 19 luglio 2023.
L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Ciò detto, in deroga a tale principio generale, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (30 luglio p.v.) e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno oggetto nel mese di settembre di un'unica elaborazione cumulativa posticipata basata sull'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato come detto dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
L'incentivo deve essere fruito ordinariamente per ciascuna mensilità entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, ma in ogni caso, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo sarà quello di competenza del mese di gennaio 2025.
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare richiesta all'INPS avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line "NEET23", che è disponibile all'interno dell'applicazione “Portale delle Agevolazioni”.
Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:
-
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
-
la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
-
l'importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
-
l'indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria;
-
se per l'assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.
L'INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:
-
consulta gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia "NEET";
-
calcola l'importo dell'incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
-
verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
-
informa entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta - mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica (e-mail) e una notifica nell'area MyINPS - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare.
Il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario, ha l'onere di stipulare il contratto di lavoro comunicando, a pena di decadenza, entro ulteriori 7 giorni di calendario, l'avvenuta assunzione, e chiedendo la conferma della prenotazione di risorse effettuata in suo favore.
In forza del rinvio operato dall'art. 27 del D.L. n. 48/2023 al Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati, nonché dell'espressa previsione contenuta (articolo 4) nel decreto ANPAL n. 189 dell'ANPAL, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:
-
il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
-
il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
-
il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
-
il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale (Lavoro-MEF) del 16 novembre 2022, n. 327(3).
Per il resto la circolare INPS declina puntualmente le condizioni di spettanza dell'incentivo come ad esempio il rispetto dei principi generali in materia incentivi all'occupazione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, della regolarità contributiva (DURC), della contrattazione collettiva nonché del meccanismo di realizzazione dell'incremento occupazionale netto.
IL MODULO DI DOMANDA ON-LINE "NEET23" PER AVANZARE RICHIESTA E' DISPONIBILE SUL PORTALE WWW.INPS.IT.