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ASSICURAZIONE CONTRO LE CATASTROFI

La legge di Bilancio 2024 (30 dicembre 2023, n.213) istituisce l'obbligo di assicurazione entro il 31 dicembre 2024 a copertura dei danni direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. 

lunedì 25 marzo 2024

L’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n.213, ai commi 101-111 istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. 

 

Occorre precisare che, in base all’art. 2195 e seguenti c.c. sono soggette all'obbligo dell'iscrizione in tale registro le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, mentre non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. 

   

Confcoopertive Habiat precisa che per quanto concerne le Cooperative edilizie di abitazione, sono direttamente coinvolte quelle a 

proprietà indivisa, le quali assegnano gli alloggi in godimento conservandone la proprietà e quelle proprietarie degli immobili che concedono gli alloggi in locazione. 

  

Le Cooperative a proprietà divisa non sono tenute all’adempimento qualora abbiano già assegnato in proprietà gli alloggi, salvo che mantengano la titolarità della sede o abbiano comunque altre titolarità di beni individuati dalla norma in esame. 

  

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Inoltre, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 

euro alle imprese di assicurazione che rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre la polizza. 

  

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di 

assicurazione. 

  

Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa. 

  

 

 

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