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ASSEMBLEE SOCIETARIE A DISTANZA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio u.s., è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 recante la conversione del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 ("Milleproroghe") che proroga i termini in materia di svolgimento delle assemblee con modalità alternative alla presenza fisica.

mercoledì 5 marzo 2025

Il Comma 14-sexies del Decreto Milleproroghe, proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, ex articolo 106, D.L. n. 18/2020- C.d. Decreto “Cura Italia”.


La disposizione in esame, di interesse per le cooperative, contiene un’ulteriore proroga (al 31 dicembre 2025) delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni).
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Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto-legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la
  • loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.

 

A tali strumenti, come noto, si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF).

 

Il comma 6, dell’articolo 106, come noto, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF.

 

Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il
menzionato rappresentante designato.


È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.


Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.


Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, per le assemblee sociali tenute fino al 31 dicembre 2025, anche se non previste nello statuto.

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