La possibilità di poter fruire di sgravi fiscali sugli investimenti e dell’equity crowdfunding introdotti dalle nuove normative consente a ogni impresa sociale di costruire i propri modelli di sostenibilità, avvicinandole a nuove categorie di finanziatori.
Il decreto 112/2017 ammette, se pur entro certi limiti ristretti, la possibilità di remunerare gli investimenti effettuati nel capitale sociale. Tale facoltà riguarda esclusivamente le imprese sociali costituite in forma di società, non essendo previste modalità di remunerazione nelle associazioni e fondazioni. Questo fatto rende le imprese sociali costituite in forma di società più attrattive per chi intenda destinare risorse economiche al progetto imprenditoriale con finalità di investimenti. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile,: - ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure - alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
Le imprese sociali del futuro avranno l’opportunità di ridisegnarsi come piattaforme che producono beni finiti, abilitando al contempo scambi a più ampio raggio secondo principi di condivisione autentica perseguendo obiettivi legati all’economia circolare o alla sharing economy per realizzare progetti imprenditoriali più solidi e capitalizzati.
La principale agevolazione fiscale riconosciuta all’impresa sociale è la detassazione degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile o ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci.
Sempre dal punto di vista fiscale sono riconosciute agevolazioni IRES ed IRPEF in favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese sociali costituite in forma societaria, anche cooperativa. I legislatori hanno previsto la defiscalizzazione degli utili:
- Detrazione IRPEF del 30% per le somme investite da privati
- Deduzione IRPEF del 30% per le somme investite da persone giuridiche.
Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci.
Spettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le esercita per il tramite dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le funzioni ispettive sulle imprese sociali finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali. L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 da Confcooperative.