Fare impresa Sociale

Le imprese sociali costituiscono un patrimonio indispensabile per le nostre comunità: non solo hanno la capacità di erogare servizi che sanno rispondere in modo capillare e puntuale alle diverse esigenze del territorio, perché lo vivono e lo conoscono, ma sono in grado di generare comunità, attraverso la valorizzazione di spazi, luoghi e legami che avvicinano le persone tra loro e creano tessuto connettivo vitale per lo sviluppo della comunità stessa.

Rispetto a un’impresa tradizionale, in linea di principio il fare dell’impresa sociale è un modello relazionale più etico ma anche più sostenibile. Fondamentali sono la promozione dello sviluppo locale, l’adozione di valori quali la giustizia sociale, la garanzia di democraticità dell’organizzazione e di un coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione, le pari opportunità e la riduzione delle diseguaglianze.

Confcooperative, come recita l’art. 1 del suo Statuto, promuove, rappresenta, assiste e tutela anche le imprese sociali.

L’impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”. È cioè una modalità specifica del “fare impresa” che prescinde dalla forma giuridica dell’organizzazione che la assume.

La qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è regolamentata dal decreto legislativo 112/2017.

All’Impresa Sociale è ammessa la possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, seppure in forma limitata.

Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Impresa Sociale.

Non possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti su cui una società costituita da un unico socio persona fisica esercita attività di direzione e coordinamento o detiene in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che ha la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale, le amministrazioni pubbliche, gli enti su cui una amministrazione pubblica esercita attività di direzione e coordinamento o detiene in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che ha la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale , gli enti su cui enti con scopo di lucro che esercitano attività di direzione e coordinamento o detengono in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale o che hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale; gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Tutte le imprese sociali devono produrre e depositare le scritture contabili, il bilancio economico e patrimoniale e la nota integrativa. Si aggiunge anche il bilancio sociale, che ne documenta l’impegno per il perseguimento dell’interesse generale.

Previsto, inoltre, anche un sistema di controlli e di sanzioni a fronte di specifiche misure fiscali e strumenti di sostegno e sviluppo.

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La possibilità di poter fruire di sgravi fiscali sugli investimenti e dell’equity crowdfunding introdotti dalle nuove normative consente a ogni impresa sociale di costruire i propri modelli di sostenibilità, avvicinandole a nuove categorie di finanziatori.

Il decreto 112/2017 ammette, se pur entro certi limiti ristretti, la possibilità di remunerare gli investimenti effettuati nel capitale sociale. Tale facoltà riguarda esclusivamente le imprese sociali costituite in forma di società, non essendo previste modalità di remunerazione nelle associazioni e fondazioni. Questo fatto rende le imprese sociali costituite in forma di società più attrattive per chi intenda destinare risorse economiche al progetto imprenditoriale con finalità di investimenti. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile,: - ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure - alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Le imprese sociali del futuro avranno l’opportunità di ridisegnarsi come piattaforme che producono beni finiti, abilitando al contempo scambi a più ampio raggio secondo principi di condivisione autentica perseguendo obiettivi legati all’economia circolare o alla sharing economy per realizzare progetti imprenditoriali più solidi e capitalizzati.

La principale agevolazione fiscale riconosciuta all’impresa sociale è la detassazione degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile o ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci.

Sempre dal punto di vista fiscale sono riconosciute agevolazioni IRES ed IRPEF in favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese sociali costituite in forma societaria, anche cooperativa. I legislatori hanno previsto la defiscalizzazione degli utili:

  • Detrazione IRPEF del 30% per le somme investite da privati
  • Deduzione IRPEF del 30% per le somme investite da persone giuridiche.

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci.

Spettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le esercita per il tramite dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le funzioni ispettive sulle imprese sociali finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali. L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 da Confcooperative.

Un’Impresa Sociale può svolgere solo le attività di interesse generale previste dalla legge, e cioè:

  • interventi e servizi sociali;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie;
  • attività di educazione, istruzione e formazione professionale;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  • servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;
  • cooperazione allo sviluppo;
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
  • alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • microcredito;
  • agricoltura sociale;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si intende svolta in via principale l’attività d’impresa d’interesse generale per cui i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È inoltre considerata di interesse generale – indipendente dal suo oggetto – l’attività di impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori.

Qualificarsi come impresa sociale? Dopo aver maturato la volontà di qualificare il proprio ente o la propria società come impresa sociale non resta che metterla in atto.

La disciplina sull’impresa sociale costituisce indubbiamente una qualifica unificante (sancita dall’art. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017), ma, in realtà, essa entra profondamente in relazione con la forma giuridica assunta dall’ente che la assume. La qualifica di impresa sociale si frammenta quindi in una pluralità di qualifiche riferite alle diverse “forme giuridiche” e, quindi, in una pluralità “imprese sociali”, ciascuna delle quali con uno statuto speciale.

L’acquisizione della qualifica di impresa sociale implica una modificazione dello statuto dell’ente (volta al recepimento dei requisiti richiesti dalla legge) e NON una trasformazione dell’ente.

L’Impresa Sociale è costituita con atto pubblico. Gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza di finalità di lucro nel rispetto del decreto legislativo 112/2017.

Confcooperative Milano e dei Navigli, ed il suo centro servizi Uniocoopservizi, offre un aiuto concreto a chi vuole costituire una impresa sociale:

Audit

L’obiettivo dell’audit è comprendere il fabbisogno consulenziale, anche oltre le specifiche domande che possono nascere dal confronto. La scelta di qualificare l’ente o la società come impresa sociale incide su tanti aspetti civilistici, organizzativi, fiscali e tributari ecc. e un audit consente di mettere in evidenza tutte le aree e le problematiche da affrontare, anche con consulenze mirate.

Proposta

A seguito dell’audit sarà possibile definire un percorso di adeguamento alle specifiche richieste dalla normativa vigente. Confcooperative metterà a disposizione, anche con le sue strutture di servizio, un piano di consulenza specifico, adatto alle necessità e capace di rispondere alle esigenze dell’organizzazione.

Consulenza

La consulenza è personalizzata, e fornirà le indicazioni che servono alla società o all’ente per adeguarsi alle normative. Dalle modifiche statutarie, alle valutazioni di natura fiscale e tributaria, alle impostazioni del bilancio e del bilancio sociale, ad una consulenza specifica sul fundraising alla luce della nuova Riforma ecc.

Per saperne di più contattaci via mail su milano-navigli@confcooperative.it o chiamaci allo 02.752912251

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